La Corte dell'Aia si pronuncia su Gaza. Un compromesso alto
Il mondo in questi giorni era sospeso alla decisione della Corte dell’Aia, chiamata dal Sudafrica a pronunciarsi sulla guerra di Gaza per decidere se si tratta di un vero e proprio genocidio.
Anzitutto, la Corte di Giustizia Internazionale doveva decidere se il caso ricadeva sotto la sua giurisdizione e se l’istanza del Sudafrica potesse essere recepita. In una prima valutazione, a quanto pare non definitiva, tali questioni preliminari sono state risolte in senso positivo.
In secondo luogo, ha ammesso che le sollecitazioni dell’istanza dovevano avere risposta immediata, ammettendo quindi che almeno alcune delle denunce avevano un fondamento. Da qui la richiesta vincolante da parte della Corte a Israele di dimostrare che le dichiarazioni pubbliche riguardanti la guerra, ma soprattutto le sue azioni, militari e di altra natura (ad esempio riguardo gli aiuti), non travalichino i limiti che separano un conflitto militare da un genocidio.
Israele ha tempo un mese per dimostrare alla Corte il rispetto della Convenzione sul genocidio. Di seguito riportiamo, nel dettaglio, il provvedimento della Corte, nel quale, quando si riferisce al “gruppo”, ovviamente intende i palestinesi di Gaza.
Ma prima due annotazioni importanti. La prima è che la Corte non ha chiesto il cessate il fuoco, come sollecitato dal Sudafrica, che ha motivato tale richiesta con la necessità di prevenire ulteriori atti in linea con il genocidio.
Richiesta non accolta, con sospiro di sollievo di Israele, come si annota sul Washington Post, perché sarebbe risuonata nel mondo come una sentenza anticipata di genocidio (la sentenza, semmai arriverà, arriverà tra anni).
Allo stesso tempo, però, chiedendo a Israele di documentare entro un mese i passi intrapresi per prevenire un genocidio, ha dato peso alla denuncia del Sudafrica e che la decisione di chiedere un cessate il fuoco potrebbe essere solo rimandata, se Tel Aviv non riuscirà a convincere la Corte di essere in linea con la Convenzione sul genocidio.
Si potrebbe parlare di sentenza un po’ pilatesca, con 26mila morti accertati, ma anche di un compromesso globale e alto, che in parte asseconda l’iniziativa del Sudafrica e dall’altra concede a Israele spazio per cambiare strategia o forse – la speranza va coltivata – per porre fine alla guerra con un cessate il fuoco prolungato. Non per nulla, in costanza della pronuncia della Corte si è ricominciato a parlare seriamente di tregua e scambio di ostaggi.
Ci torneremo, di seguito riportiamo il provvedimento (abbiamo omesso i voti espressi via via dai giudici, chiamati a votare su ogni singolo dettato del provvedimento, anche se tali voti appaiono di interesse, come il voto contrario espresso da un giudice alla sollecitazione di portare aiuti adeguati a Gaza…).
Il provvedimento della Corte dell’Aia
Si ricorda che, in data 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha depositato una istanza introduttiva per un procedimento contro Israele per presunti inadempimenti da parte di tale Stato ai propri obblighi che rientrano nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (l “convenzione sul genocidio”) nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza.
Nella sua richiesta, il Sudafrica ha inoltre chiesto alla Corte di ordinare misure provvisorie per “proteggere da ulteriori danni gravi e irreparabili ai diritti del popolo palestinese riguardanti la Convenzione sul Genocidio” e “garantire che Israele adempia ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione che lo obbliga a non commettere un genocidio, nonché a prevenirlo e punirlo» (cfr comunicato stampa 2023/77).
Nel suo provvedimento, che ha carattere vincolante, la Corte indica le seguenti misure precauzionali:
Lo Stato di Israele deve, in conformità con i suoi obblighi decorrenti ai sensi della
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, prendere tutte le misure in suo potere per impedire che siano commessi contro i palestinesi di Gaza tutti quegli atti che rientrino nell’ambito dell’applicazione dell’articolo II della Convenzione, in particolare i seguenti atti:
a) uccisione degli appartenenti al gruppo [uccisioni indiscriminate? Controverso, o forse no ndr]
b) gravi lesioni all’integrità fisica o psichica dei componenti del gruppo;
c) costrizione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza destinate a comportare la sua distruzione fisica totale o parziale;
d) misure volte a prevenire le nascite all’interno del gruppo;
Lo Stato di Israele deve garantire, con effetto immediato, che il suo esercito non si impegni in nessuno degli atti di cui al precedente punto 1;
Lo Stato di Israele deve adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e
punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio contro i palestinesi della Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve adottare immediatamente misure efficaci per consentire il
fornitura di servizi di base urgenti e necessari e di assistenza umanitaria
per porre rimedio alle difficili condizioni di vita a cui sono sottoposti i palestinesi
della Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e
garantire la conservazione [sic ndr] delle prove relative alle accuse di atti che rientrino nell’ambito degli articoli II e III della Convenzione sulla prevenzione e
la repressione del crimine di genocidio commesso contro i palestinesi della Striscia di Gaza;
Lo Stato di Israele deve presentare alla Corte un rapporto su tutte le misure adottate per dare esecuzione al presente provvedimento entro il termine di un mese a decorrere da questa data.